Approvata la legge per la tutela della sicurezza del personale sanitario
di Paola Boldrini *
Il Senato ha approvato il 5 agosto in via definitiva il provvedimento di legge per la tutela della sicurezza del personale sanitario e socio sanitario. Nel dettaglio
L’articolo 1 esplicita i richiami normativi per le nozioni delle professioni sanitarie e socio-sanitarie: come vi dicevo, è stato migliorato, perché è stata ampliata la categoria delle professioni, richiamando gli specifici articoli 4 e da 6 a 9 della legge n. 3 del 2018.
L’articolo 2 prevede l’istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, di cui vi parlerò molto più approfonditamente in seguito.
L’articolo 3 prevede la promozione di iniziative d’informazione sull’importanza del rispetto del lavoro del personale esercente le professioni sanitarie e socio-sanitarie.
L’articolo 4 stabilisce pene aggravate per i casi di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a soggetti esercenti una delle professioni summenzionate o a soggetti che svolgono attività ausiliarie rispetto alle stesse, a causa o nell’esercizio delle relative professioni o attività.
All’articolo 5 s’inserisce tra le circostanze aggravanti dei delitti commessi con violenza o minaccia – e qui toccheremo il codice penale – l’aver agito in danno di uno dei soggetti summenzionati, a causa o nell’esercizio della relativa professione o attività.
L’articolo 6 esclude, nei casi in cui siano commessi con violenza o minaccia in danno dei soggetti summenzionati nell’esercizio delle loro funzioni, i reati di percosse e lesioni personali dall’ambito delle fattispecie punibili solo a querela della persona offesa.
L’articolo 7 prevede l’adozione di misure di prevenzione intese a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia da parte delle strutture in cui opera il personale sanitario e socio-sanitario.
L’articolo 8 prevede l’istituzione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari.
L’articolo 9 commina una sanzione amministrativa pecuniaria per le ipotesi di condotte violente ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o che svolga attività ausiliarie nelle medesime.
L’articolo 10 regola le clausole d’invarianza finanziaria.
L’articolo 1, è stato inserito alla Camera, esplicita in maniera molto più appropriata l’individuazione nell’ambito delle professioni sanitarie e socio-sanitarie. A tal fine, trovano applicazione le norme generali in materia, in base alle quali e al relativo stato di attuazione, le professioni sanitarie sono al momento quelle riservate agli iscritti agli albi professionali dei seguenti ordini: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e chimici; delle professioni infermieristiche; di quelle di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; e degli psicologi.
Le professioni socio-sanitarie comprendono, in base allo stato di attuazione delle relative discipline, i profili professionali di operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale. Si richiama la legge 11 gennaio 2018, n. 3, che ha istituito gli albi professionali ed enumera tutte le professioni sanitarie e socio-sanitarie del comparto sanitario.
L’articolo 2 del disegno di legge demanda a un decreto ministeriale l’istituzione, presso il Ministero della salute, del suddetto Osservatorio nazionale e la definizione della durata e della composizione dello stesso. Questo è il tema principale del provvedimento, che è stato esaminato dal Senato in prima lettura. L’Osservatorio è un fulcro molto importante, in quanto dovrà tenere in considerazione tutto ciò che è avvenuto e sta avvenendo in tema di sicurezza delle professioni sanitarie.
Annualmente dovrà essere presentata dai Dicasteri interessati una relazione affinché si sappia che cosa è stato rilevato. Si prevede che ciò spetti al Ministero della salute, di concerto con i Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze, ovviamente d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Il decreto ministeriale dovrà definire la composizione dell’Osservatorio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Riguardo alla composizione dell’organismo, essa è stata migliorata e implementata. Ricordo di aver presentato emendamenti che sono stati bocciati dalla precedente maggioranza e invece accolti dall’attuale. È stato previsto che dell’Osservatorio facciano parte anche rappresentanti dell’Inail, il che, trattandosi di lavoro, è secondo me una modifica importante e fondamentale.
C’è un’altra nota importante, visto che parliamo di parità di genere. Alla Camera dei deputati è stata inserita anche la necessità di rispettare il principio della parità di genere, prevedendo quindi la presenza sia di uomini che di donne all’interno dell’Osservatorio. Ritengo che questo passaggio sia molto importante, anche perché i punti di vista di chi ritiene di aver ricevuto aggressioni, in quale maniera e con quali stati d’animo, sono meglio rappresentati da uomini e donne insieme, piuttosto che da rappresentanti di un unico sesso che si trovano a dover rappresentare quanto accaduto a esponenti dell’altro sesso. Sono convinta che questo sia davvero un passaggio molto importante, perché sappiamo che il mondo della sanità è rappresentato in maggioranza dal sesso femminile. Una pari rappresentanza di genere all’interno dell’Osservatorio è un aspetto che contribuisce ad accrescerne l’importanza.
Altri rappresentanti degli ordini professionali interessati devono far parte dell’Osservatorio, oltre alle organizzazioni di settore e alle associazioni di pazienti: altro aspetto essenziale, in quanto il punto di vista dei pazienti è fondamentale.
Quanto ai compiti dell’Osservatorio, la Camera dei deputati ha operato alcune integrazioni, oltre a quelle già inserite dal Senato durante l’esame in prima lettura. L’attuazione delle misure di prevenzione e protezione contemplate dalla disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro viene integrata con la previsione per cui l’Osservatorio promuove anche l’utilizzo di strumenti di videosorveglianza. Questo ambito di disciplina è stato ampliato alla Camera dei deputati.
Un atro punto importante riguarda la diffusione delle buone prassi. Durante le audizioni di rappresentanti delle professioni sanitarie è emerso che, in alcune zone del nostro territorio e in alcuni plessi sanitari, ci sono delle buone prassi che è pertanto necessario rilevare affinché vengano utilizzate da altri.
Altri compiti dell’Osservatorio – che sono il punto nodale della normativa, ma non solo, perché poi passeremo anche agli aspetti giuridici e sanzionatori che sono altrettanto fondamentali – riguardano il monitoraggio degli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti nell’esercizio delle loro funzioni, anche acquisendo i dati regionali relativi all’entità e alla frequenza dei fenomeni e alle situazioni di rischio e vulnerabilità nell’ambiente dal lavoro.
Tali dati sono acquisiti con il supporto dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, già esistente, istituito presso Agenas ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 24 dell’8 marzo 2017, e degli ordini professionali.
In particolare, si prevede che l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmetta, tramite l’Agenas, al nuovo Osservatorio i dati in materia acquisiti dai centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente. Vedete anche qui, quindi, una raccolta dati a livello nazionale che, ovviamente, deve disporre della raccolta di tutte le Regioni.
Altro caso interessante e importante inserito è il monitoraggio degli eventi sentinella. A volte, infatti, vi sono eventi che possono presagire la possibilità che avvengano delle aggressioni. Monitorarli, dunque, è importante, perché può dar modo di migliorare determinate condizioni, anche di tipo lavorativo.
Si promuovono, ovviamente, studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti. (Il microfono si disattiva automaticamente).
Il provvedimento si basa su questi tre aspetti importanti, declinati ovviamente per l’Osservatorio, ma soprattutto per la sensibilizzazione. Quindi, esprimo ovviamente tutta la mia soddisfazione per essere riusciti a portarlo a compimento in terza lettura. Devo ringraziare, in questo caso, tutti i colleghi della Commissione per essere addivenuti tutti quanti alla decisione di non presentare ulteriori emendamenti, dal momento che volevamo davvero giungere all’approvazione definitiva di questo disegno di legge, molto importante e richiesto.
*senatrice del PD e relatrice del provvedimento