Politica

Migranti e naufragi: come funziona il diritto internazionale?

di Carlo Cumino

Le notizie inerenti il processo al leader leghista per il caso Gregoretti portano (come succede in queste situazioni) a una radicalizzazione netta fra due opinioni: da una parte coloro chi ritiene l’operato dell’ex-Ministro dell’interno abbia fatto bene riaffermando la sovranità dello stato italiano e chi invece ritiene le sue azioni criminali e contrarie ai principi del diritto internazionale (in primis il principio di non respingimento della Convenzione di Ginevra) e dello stato di diritto.

Sebbene tale il caso riguardi la posizione presa e tenuta da Salvini verso una nave battente bandiera italiana (quindi i naufraghi di fatto erano già sul territorio italiano), la sua sincronicità con le notizie di nuovi sbarchi non può non richiamare alla mente i casi delle navi delle ONG (come Open Arms o Aquarius) e le discussioni innumerevoli discussioni su dove i migranti naufragati abbiano il diritto di sbarcare che tanto hanno caratterizzato i giorni del governo giallo-verde e le varie problematiche inerenti al diritto del mare, argomento nel quale sul nostro paese manca un’informazione chiara e precisa.

Come si evince da un articolo di Francesco Flores per Redattore Sociale, nel corso del dibattito politico in materia di immigrazione, sbarchi e soccorso ai naufraghi abbiamo sentito sia termini effettivamente esistenti nella giurisprudenza (quali SAR) ad altri che attualmente non sono presenti all’interno dei trattati internazionali. Il caso più evidente è quello dell’espressione “porto sicuro” (o meglio “luogo sicuro”, in originale Place of Safety). Le linee guida non obbligatorie dell’Organizzazione del Mare definiscono solo i criteri per i quali un luogo può dirsi non sicuro per lo sbarco di naufraghi che necessitino di ulteriori tutele (come i potenziali richiedenti asilo). Non vi è quindi una definizione a chiare lettere, ma solo una linea guida che aiuta a definire in quale territorio far sbarcare in sicurezza le persone soccorse.

Un altro esempio è di espressione inesistente (almeno per quanto riguarda il soccorso ai naufraghi) è il termine “porto vicino” (closet o nearest), che viene invece adoperato quando una nave danneggiata rischia di comportare disastri ambientali! Per quanto riguarda il soccorso in mare le convenzioni parlano di “deviazione minima ulteriore” (minimum further deviation) dalla rotta della nave che ha soccorso essendo il soccorso dei naufraghi un dovere per i capitani delle navi, come in uso da sempre e ribadito nei trattati.  Per quanto riguarda il tempo fra il soccorso e lo sbarco non vi è un limite preciso: si usa l’espressione “non appena ragionevolmente praticabile” (as soon as reasonably practicable), situazione che però può variare a seconda di vari fattori (posizione della nave, tipologia di naufraghi, situazione dei naufraghi, deviazione minima ecc…).

Ma la parte più difficile è l’individuazione dello stato che dovrà fornire il luogo sicuro dove sbarcare. Anche in questo caso la confusione è stata molta, poiché lo stato sotto la cui responsabilità opera la SAR non è vincolato a fornire un porto. Ha una “responsabilità primaria”, non esclusiva.  Nei fatti qualsiasi stato coinvolto nelle operazioni di ricerca e soccorso all’interno dell’area potrebbe offrirlo (giuridicamente nelle SAR le guardie costiere dovrebbero lavorare in maniera coordinata) ciò comporta quindi che offrire sicurezza di sbarco è una responsabilità congiunta, non semplicemente italiana, spagnola o libica!

Nell’individuazione del “place of safety” (qualunque cosa voglia significare!) si tiene quindi conto di consuetudini e disposizioni di vari documenti che giungono anche a sovrapporsi e generare interpretazioni differenti a seconda dei soggetti coinvolti. Nelle condizioni attuali, ad essa vanno inoltre aggiunte le varie convenzioni in materia di protezione dei diritti umani in materia di migranti e richiedenti asilo, generando una sovrapposizione ancora maggiore e diverse e diverse zone grigie dovute a termini sibillini ed alla mancanza di una gerarchia delle fonti, e al fatto che non esista un documento (un trattato o un ‘appendice delle convenzioni tutt’ora in vigore) che disciplini come comportarsi quando i naufraghi sono anche possibili rifugiati.

Malgrado ciò, sarebbe errato considerare il diritto del mare come un’area dove vige pura anarchia. Le posizioni critiche verso le posizioni dell’ex-ministro dell’Interno si basano sul fatto che molte norme internazionali (fra cui anche l’obbligo dei capitani di salvare vite umane) sono consuetudini derivanti dall’idea che esistano comunque dei principi superiori alle leggi degli stati.

Il fatto – solitamente taciuto dai media- che il diritto internazionale sia consuetudinario (e quindi simile al diritto anglosassone, con sentenze che tengono conto di precedenti analoghi o molto simili) aiuta a capire la fondatezza di alcune posizioni tenute da coloro che il governo giallo-verde ha additato come buonisti. Un esempio è l’analogia fra le rotte dei pescherecci e quelle delle navi delle ONG per quanto riguarda la deviazione minima, in quanto entrambe le tipologie di navi hanno rotte variabili, a differenza dei mercantili che invece hanno rotte stabilite. Tale elemento (unito ai precedenti descritti sopra) spiegando perché navi come Acquarius o Open Arms chiedessero un Place of Safety al nostro paese per sbarcare i naufraghi soccorsi, pur non battendo bandiera italiana: è il diritto del mare gli dice di farlo al fine di salvare più vite possibili!

L’obiezione più comune a quest’affermazione è quella (tanto cara ai sovranisti) che il diritto internazionale stesso riconosce agli stati vari diritti quali la non interferenza e la difesa dei confini. Ciò è certamente vero, così com’è vero che la presenza di zone grigie aiuta nella creazione di interpretazioni a supporto di determinate posizioni sia in un senso che nell’altro, ma non dobbiamo dimenticare che le norme riguardanti il naufragio esistono per assicurare la sopravvivenza di tutti gli esseri umani, dai turisti ai migranti.

Di conseguenza, se le posizioni sovraniste diventassero un precedente vincolante, data la natura consuetudinaria del diritto internazionale potrebbe esserci la possibilità in futuro tali norme potrebbero essere utilizzante anche in casi simili di naufraghi che però che non sono rifugiati o migranti.

Ci sarebbe molto da dire ed approfondire, ma quando nella discussione politica entrano in gioco i valori la discussione si fa complicata. Tuttavia, chiedersi quali potrebbero essere le ripercussioni (anche su noi stessi) se diritto internazionale si volgesse nella direzione auspicata dall’ex ministro degli interni rimane una domanda lecita

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